Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 80
- Accertamenti
1. Salvo evidente maggiore età, l’operatore accerta l’età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l’identità.
2. L’operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l’assenza di controindicazioni all’esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L’operatore non effettua l’accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.