Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 76
- Spazi e locali
1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;
b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all’articolo 49;
c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;
d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.