Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 73
- Monili o pre-orecchini
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: (42)
a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58. (43)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.