Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 72
- Dispositivi meccanici di foratura
1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.