Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 7
- Altezza
1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.