Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 69
- Ago cannula
1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.