Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 67
- Pigmenti
1. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
b) composizione (38) del pigmento;
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’), (54) nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.(41)
2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.