Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 66
- Tatuaggi con altre tecniche
1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell’articolo 64:
a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali. (66)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.