Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 61
- Igiene delle mani
1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:
a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36) disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.