Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 52
- Servizio igienico
1. Il servizio igienico di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all’interno della superficie coperta dell’esercizio e dotato di:
a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l’antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;
b) aerazione con le caratteristiche di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell’antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
d) antibagno quando l’accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
e) pareti, compreso l’eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All’interno del servizio igienico è consentita l’installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucciolo certificate.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.