Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 51
- Spogliatoio
1. Lo spogliatoio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:
a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca, in continuo durante l’apertura dell’esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L’accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.