Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 5
- Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104. (62)
2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)
3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.