Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 49
- Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione
1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato di:
a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);
b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all’articolo 48 o comunque non di passaggio.
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora. (53)
2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni:
a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l’esecuzione delle prestazioni;
b) la superficie del locale per l’esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.
2 bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.