Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 48
- Locale per l’esecuzione delle prestazioni
1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:
a) superficie di:
1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
2) oltre alla superficie di cui al numero 1), (30) almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un’altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
b) fermo restando quanto prescritto dall’articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d’arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all’articolo 47.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.