Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 46
- Requisiti comuni
1. Il locale polifunzionale e il locale per l’esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l’installazione di un impianto di climatizzazione dell’aria rispettoso della normativa UNI 10339.
2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.
3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri.
4. I locali polifunzionale, per l’esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
5. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2) distributore di sapone liquido;
3) distributore di asciugamani monouso;
6. Tutti i locali e spazi di cui all’articolo 45 sono inoltre dotati di:
a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.