Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 45
- Superficie minima. Spazi e locali
1. Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:
a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delle prestazioni;
d) locale o spazio magazzino;
e) locale o spazio spogliatoio;
f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
g) eventuali corridoi e disimpegni.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.