Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 44
- Oggetto e definizioni
1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
a) requisiti concernenti l’idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente capo;
b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all’esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi restando i capi II e III del presente titolo.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, esercitano l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.