Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 36
- Disinfezione ad alto livello
1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:
a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
b) lavarli in acqua sterile;
c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.