Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 35
- Sterilizzatore a sfere di quarzo
1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.
4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.