Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 33
- Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione
1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:
a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.