Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 32
- Disinfezione ad alto livello
1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.