Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 31
- Sterilizzazione
1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti; (64)
c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.