Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 30
- Obblighi
1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:
a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso
b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
a) sostituiti qualora non siano monouso;
b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.