Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 3
- Requisiti comuni
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3) e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)
b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione (5) forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.(6)
5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.