Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 2
- Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.