Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 17
- Obbligo e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio (23) adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni;
b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.(24)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.