Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 14
- Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.