Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 13
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.