Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 10
- Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.