Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 1
- Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); (58)
b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.