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Regolamento 29 maggio 2007, n. 32/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 6 giugno 2007

TITOLO III
- CRITERI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA AL REGISTRO REGIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
CAPO I
- Iscrizione al Registro
SEZIONE I
- Criteri comuni
Art. 4
- Requisiti per l’iscrizione nel registro
1. Sono requisiti per iscriversi e per la permanenza dell’iscrizione nel RTCES:
a) natura o finalità non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell’articolo 5;
b) sede in Toscana ai sensi dell’articolo 6;
c) presentazione di bilanci come specificato nell’articolo 7;
d) attività di CES come specificato negli articoli 8, 11 e 12;
e) struttura interna improntata ai criteri di democraticità e trasparenza di cui all’articolo 9;
f) l’adozione di criteri di correttezza etica di cui all’articolo 10;
g) svolgimento di attività collaterali di cui all’articolo 13.
h) il rispetto delle sezioni II, III e IV del presente capo.
2. È necessaria l’iscrizione al RTCES per l’attività di trasformazione di cui alla sezione IV del presente capo, quando non è svolta:
a) occasionalmente;
b) in forma non organizzata;
c) nel rispetto della percentuale prevista dall’articolo 26.
3. All’atto della richiesta di iscrizione al RTCES e ad ogni variazione successiva dei requisiti di cui al comma 1, sono presentati l’eventuale documentazione autorizzatoria o di certificazione sia del comune sia della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, fatta salva, ove possibile, l’applicazione Sito esternodel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da ultimo modificato dal Sito esternod.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 .
Art. 5
- Natura o finalità non lucrativa
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma, 1 lettera a) possono iscriversi nel RTCES i soggetti che hanno:
a) natura non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259 ;
b) una delle seguenti forme giuridiche:
1) società di persone;
2) società cooperative;
3) ente associativo.
2. Ferme restando le forme giuridiche di cui alla lettera b) del comma 1, non è necessaria la natura non lucrativa di utilità sociale ai sensi Sito esternodel d.lgs. 460/1997 , per le società ovvero associazioni anche prive di personalità giuridica, il cui atto costitutivo ovvero lo statuto prevedono:
a) il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo i casi imposti dalla legge;
b) l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni con finalità analoghe o simili a quelle del CES ovvero di pubblica utilità.
Art. 6
- Territorialità
1. Le società o le associazioni iscritte nel RTCES hanno sede legale in Toscana, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Nel caso in cui gli iscritti al registro non abbiano sede legale in Toscana, le filiali e sedi realizzano complessivamente nel territorio regionale non meno dell’80 per cento del fatturato, come desunto dal bilancio di cui all’articolo 7.
Art. 7
- Bilanci
1. Salvi obblighi di legge, i richiedenti l’iscrizione e gli iscritti al RTCES hanno l’obbligo annuale di presentazione:
a) del bilancio consuntivo annuale delle sedi toscane;
b) del bilancio consuntivo consolidato dell’ente ovvero del bilancio consolidato con separata indicazione del valore della produzione per le diverse sedi operative;
2. Il bilancio consuntivo annuale contiene la rendicontazione di cui agli articoli 15, comma 4 , 18, comma 4 e 26, comma 4.
Art. 8
- Prevalenza e continuità dell’attività di CES
1. Lo statuto o l’atto costitutivo ovvero il piano politico-strategico, approvato dai soci, degli iscritti nel RTCES riportano:
a) tra le finalità prevalenti la promozione dei principi del CES, come esplicitati dall’articolo 2 della CICES;
b) quale strumento per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a), la commercializzazione dei prodotti del CES come attività prevalente, salvo quanto disposto dagli articoli 14, comma 5 e 17, comma 1, lettera b).
Art. 9
- Strutture democratiche e trasparenti
1. Gli enti iscritti nel RTCES:
a) hanno un’organizzazione interna improntata a criteri democratici e di trasparenza per ciò che concerne:
1) i processi decisionali, piani strategici o operativi per lo svolgimento di tutte le attività dell’ente;
2) le assunzioni di personale e la determinazione delle relative retribuzioni, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria;
b) rendono liberamente accessibili ai soci tutti gli atti interni;
c) attivano procedure condivise di informazione e consultazione, momenti di incontro e coordinamento tra lavoratori, volontari attivi e organi dell'ente, allo scopo di coinvolgerli nella definizione delle politiche dell’ente;
d) attivano percorsi di formazione e valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella propria attività.
2. Il rispetto di criteri indicati nel comma 1 risulta da idonea disciplina interna, eventualmente anche di tipo regolamentare.
Art. 10
- Criteri di selezione dei soggetti coinvolti nel processo produttivo
1. Per quanto riguarda i beni o servizi non destinati alla vendita, gli iscritti nel RTCES definiscono con atto interno appositi orientamenti per la scelta dei relativi fornitori secondo criteri di correttezza etica.
2. Il rispetto degli orientamenti di cui al comma 1 risulta da idonea documentazione da presentare al momento dell’iscrizione.
Art. 11
- Esercizio di più attività
1. Gli enti che svolgono attività di CES, possono esercitare una o più delle seguenti attività previste dal RTCES:
a) vendita;
b) importazione;
c) trasformazione.
2. L’ente richiede iscrizione distinta al RTCES per ciascuna delle attività di cui alla lettera a).
Art. 12
- Attività di CES con enti non iscritti al registro toscano
1. L’ente iscritto nel RTCES che distribuisce prodotti tramite enti o soggetti non iscritti al registro accerta che i prodotti siano riconoscibili attraverso strumenti di comunicazione atti a renderne evidente il carattere equo e solidale.
2. Gli strumenti di comunicazione di cui al comma 1 prevedono almeno:
a) scaffale dedicato;
b) targhetta informativa;
c) materiale informativo facente parte del prodotto ovvero allegato o riconducibile ad esso.
3. L’ente iscritto nel RTCES che distribuisce prodotti del CES tramite enti commerciali, richiede a questi ultimi impegni inerenti a:
a) il prezzo minimo di vendita del prodotto;
b) non aggiungere eccessivi ricarichi sul prezzo di vendita, anche mediante accordi su specifiche percentuali differenziate per prodotti alimentari e non alimentari.
4. I prodotti derivanti dall’attività di trasformazione, anche quando è svolta da soggetti non iscritti nel registro, sono riconosciuti quali prodotti del CES se corrispondono ai requisiti dell’articolo 3.
Art. 13
- Attività collaterali al CES
1. L’ente iscritto nel RTCES impiega non meno del 3 per cento dei ricavi annuali conseguiti nelle attività di CES in attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sul CES.
SEZIONE II
- Criteri per l’esercizio dell’attività di vendita
Art. 14
- Requisiti di base per l’esercizio della vendita
1. La distribuzione al dettaglio dei prodotti del commercio equo e solidale può essere effettuata da:
a) enti impegnati prevalentemente o esclusivamente nella commercializzazione di prodotti del CES iscritti nel RTCES;
b) enti o soggetti che commercializzano prodotti del CES non come attività prevalente o residuale.
2. Fermo restando l’articolo 16, nel caso di cui al comma 1, lettera b) il venditore si impegna ad assicurare:
a) trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall’importatore o dagli enti aderenti alle associazioni di cui all’articolo 3, comma 1 e comma 2;
b) comunicazione evidente del carattere equo e solidale dei prodotti;
c) l’adempimento dell’obbligo di fornire le informazioni richieste dai clienti ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
3. La distribuzione al dettaglio di cui al comma 1 si attiene in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:
a) l’attività è di carattere stabile e continuativo;
b) è esercitata in forma organizzata con una o più sedi fisse per la vendita dei prodotti, nel rispetto della normativa statale e regionale sul commercio.
4. L’iscritto al RTCES può esercitare contemporaneamente l’attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, in conformità alla normativa statale e regionale sul commercio.
5. Nel caso in cui l’iscritto al RTCES svolga attività di importazione o trasformazione di prodotti di CES, la vendita può non essere la sua attività prevalente, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera a) e fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5.
Art. 15
- Prevalenza negli acquisti da soggetti del CES
1. Almeno il 90 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti destinati alla rivendita, materie prime ed accessori di vendita da parte degli enti iscritti nel RTCES, sono prodotti:
a) a marchio FLO;
b) acquistati direttamente da fornitori iscritti:
1) al registro toscano;
2) al registro AGICES;
3) IFAT o NEWS.
c) di cooperative sociali di cui alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale) modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 ;
d) di produttori di biologico,
e) di fornitori editoriali, progetti di solidarietà con il sud del mondo.
2. Almeno il 70 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti di cui al comma 1:
a) è compreso nella categoria indicata alla lettera a) del comma 1 ovvero
b) proviene dai soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 e sono da essi certificati.
3. Nel prezzo di cui al comma 2 non è compreso il valore delle materie prime ed accessori di vendita utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.
4. L’ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:
a) prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) prodotti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);
c) prodotti diversi dalle lettere a) e b) del presente comma.
5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Art. 16
- Trasparenza e rispetto dei prezzi indicati dall’importatore
1. Il venditore di prodotti del CES fornisce ai propri acquirenti le informazioni, relative alla composizione del prezzo finale di vendita, indicate dagli importatori.
2. Il venditore si impegna a rispettare altresì:
a) il prezzo al dettaglio per i prodotti alimentari indicato dall'importatore da cui ha acquistato il prodotto fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo fisso;
b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato indicata dall’importatore da cui ha acquistato il prodotto, fornendo ai propri acquirenti informazioni visibili e dettagliate relative ad eventuali riduzioni del prezzo minimo.
3. Le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardano casi occasionali, limitati nel tempo, giustificati da particolari condizioni contingenti quali scadenze imminenti di vendibilità, difetti dei prodotti, giacenze eccessive o prolungate.
SEZIONE III
- Criteri per l’esercizio dell’attività di importazione
Art. 17
- Requisiti di base per l’esercizio della attività di importazione
1. L’ente iscritto nel RTCES che intende esercitare l’attività di importazione di prodotti alimentari e non alimentari, si attiene ai seguenti requisiti di base:
a) l’attività di acquisto da produttori o esportatori del CES è esercitata in modo stabile e continuativo, ed in forma organizzata e quale attività prevalente.
b) qualora il soggetto svolga altre attività di CES, quali vendita al dettaglio o trasformazione, l’importazione può non essere la sua attività prevalente, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono vincolanti per potersi iscrivere nel RTCES quale ente esercente l’attività di importazione.
Art. 18
- Prevalenza nelle importazioni da soggetti del CES
1. Almeno il 90 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti importati dagli enti iscritti nel RTCES, comprese materie prime ed accessori, sono importazioni:
a) dirette di prodotti a marchio FLO o prodotti di enti iscritti al RTCES;
b) dirette da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT;
c) indirette di prodotti del CES acquistati da altri importatori esteri membri di IFAT.
d) dirette ed indirette di prodotti di:
1) cooperative sociali di cui alla l.r. 87/1997 ;
2) produttori di biologico;
3) fornitori editoriali, progetti di solidarietà con il sud del mondo.
2. Almeno il 60 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti importati consiste in importazioni dirette dell’ente comprese nel comma 1, lettere a) o b);
3. Il prezzo del comma 2 è calcolato sottraendo il valore delle materie prime ed accessori di vendita, non comprese nel comma 1, lettera a) e b), utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.
4. L’ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:
a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettere c);
c) importazioni dirette e indirette di cui al comma 1, lettera d);
d) altre importazioni diverse dalle lettere a), b) e c) del presente comma.
5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale delle importazioni.
Art. 19
- Indicazione dei prezzi di vendita al dettaglio
1. L’ente importatore iscritto al RTCES indica ai rivenditori, sia dettaglianti sia grossisti:
a) il prezzo fisso al dettaglio per i prodotti alimentari;
b) la base minima di riferimento del prezzo al dettaglio per i prodotti di artigianato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono uguali per tutti gli enti che commercializzano prodotti del CES.
Art. 20
- Rispetto dei prezzi FOB
1. L’importatore rispetta i prezzi FOB maggiorati del premium, quando previsto, stabiliti dal comitato di gestione del registro AGICES ovvero dagli standard FLO.
2. Il prezzi di cui al comma 1 sono almeno uguali o superiori ai prezzi FOB compreso eventuale premium stabiliti a livello internazionale dalle organizzazioni di commercio equo iscritte a FLO o IFAT o NEWS.
Art. 21
- Definizione del prezzo equo
1. In mancanza delle indicazioni di cui all’articolo 20, l'importatore si impegna a ritenere equo il prezzo con le seguenti caratteristiche:
a) prezzo minimo indipendente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato;
b) concordato con il produttore stesso sulla base del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare;
c) idoneo a garantire a tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di commercializzazione un giusto guadagno.
2. Su richiesta, l’importatore fornisce al RTCES:
a) i prezzi FOB pagati ai produttori;
b) i cataloghi ricevuti dai produttori;
c) le evidenze di eventuali definizioni concordate del prezzo.
Art. 22
- Relazione stabile con il produttore
1. Trascorso un periodo di prova non superiore a tre anni per ogni nuovo produttore, l’importatore si impegna ad assicurare un rapporto commerciale stabile con il partner produttore.
2. Si considera stabile ai sensi del comma 1 il rapporto commerciale che comporta l’acquisto dal produttore di almeno il 70 per cento del valore totale del prezzo degli acquisti effettuati dall’importatore nei due anni precedenti.
Art. 23
- Prefinanziamento delle importazioni
1. L'importatore si impegna a rispettare le richieste dei produttori per ciò che riguarda il prefinanziamento, ovvero il pagamento all’ordine di un anticipo, senza interessi, sulla fornitura dei prodotti ordinati.
2. L’importatore non è vincolato a richieste di prefinanziamento superiori al 50 per cento del prezzo d’acquisto del prodotto.
3. Su richiesta l’importatore fornisce annualmente al RTCES un rapporto contenente tutti i prefinanziamenti effettuati.
Art. 24
- Prevalenza delle vendite ai soggetti del CES
1. L' importatore, a richiesta, dimostra che almeno il 60 per cento del prezzo delle vendite dei prodotti finiti e delle materie prime importate è realizzato con soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.
2. Nel computo del prezzo delle vendite di cui al comma 1 sono comprese le vendite di prodotti finiti:
a) e materie prime che non hanno subito processo di trasformazione;
b) realizzati previa trasformazione effettuata dall’ente importatore, sia tramite processi di trasformazione interni sia tramite lavorazione effettuata da terzi per proprio conto.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ente importatore è iscritto al RTCES anche per l’attività di trasformazione.
SEZIONE IV
- Criteri per l’esercizio dell’attività di trasformazione
Art. 25
- Requisiti di base per l’esercizio della attività di trasformazione
1. Il soggetto che intende esercitare l’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati, rispetta le indicazioni secondo le quali ogni prodotto trasformato è denominato prodotto del CES solo se contiene almeno il 50 per cento, in valore monetario o in peso, di ingredienti che rispettano i seguenti criteri:
a) prodotti a marchio FLO;
b) prodotti acquistati direttamente da fornitori iscritti ai registri degli enti di cui all’articolo 3, comma 1;
c) prodotti di cui all’articolo 3, comma 2.
2. A richiesta, l’ente fornisce al RTCES la documentazione sul rispetto dei criteri di cui al comma 1.
Art. 26
- Prevalenza negli acquisti di prodotti del CES
1. Almeno il 90 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione, materie prime ed accessori, sono:
a) importazioni dirette dell’ente di prodotti:
1) a marchio FLO;
2) importati da produttori ed esportatori iscritti ad AGICES o IFAT;
b) importazioni indirette di prodotti acquistati da importatori esteri membri di IFAT o NEWS;
c) prodotti del CES acquistati da enti iscritti al RTCES o AGICES;
d) prodotti nazionali di cooperative sociali di cui alla l.r. 87/1997 ;
e) produttori di biologico;
f) progetti di solidarietà con il sud del mondo.
2. Almeno il 60 per cento del prezzo d’acquisto dei prodotti destinati alla trasformazione consiste in prodotti compresi nelle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3. Il prezzo di cui al comma 2 può comprendere le materie prime ed accessori di trasformazione o vendita, utilizzate per realizzare o confezionare prodotti del CES.
4. L’ente presenta il bilancio annuale e apposita dichiarazione allegata attestante i valori di cui ai commi 1 e 2, indicando i relativi importi nelle seguenti voci:
a) importazioni dirette di cui al comma 1, lettera a);
b) importazioni indirette di cui al comma 1, lettera b);
c) prodotti del CES di cui al comma 1, lettera c);
d) prodotti nazionali di cui al comma 1 lettere d), e) e f);
e) prodotti diversi dalle lettere a), b), c), d) del presente comma.
5. La somma delle voci di cui al comma 4 rappresenta il totale degli acquisti di prodotti, materie prime ed accessori necessari alla realizzazione finale dei prodotti trasformati.
Art. 27
- Trasparenza dei prodotti trasformati
1. I prodotti trasformati evidenziano in modo chiaro la percentuale di ingredienti del CES, sia sulla confezione sia eventuali schede informative fornite ai rivenditori.
SEZIONE V
- Procedure per l’iscrizione
Art. 28
- Adempimenti per l’iscrizione nel RTCES
1. Gli enti che intendono iscriversi al RTCES:
a) presentano una domanda scritta compilando un modulo fornito dal registro stesso alla quale sono allegati i seguenti documenti:
1) statuto;
2) pubblicazioni o materiale informativo;
3) breve descrizione delle attività svolte;
4) bilancio annuale delle sedi toscane e bilancio consolidato con separata indicazione del valore della produzione per le diverse sedi operative;
5) rendiconto finanziario degli ultimi due anni in cui il fatturato di prodotti e servizi equi e solidali è distinto dagli altri prodotti e servizi;
6) autovalutazione del rispetto dei criteri di CES;
7) eventuale riconoscimento, o relativa dichiarazione sostitutiva, ottenuto da istituzioni pubbliche come organizzazione priva di lucro di CES;
8) rispetto dei criteri di correttezza etica di cui all’articolo 10.
b) permettono al RTCES le verifiche necessarie alla sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento;
c) versano la quota di iscrizione annuale come determinata ai sensi dell’articolo 29, comma 1.
Art. 29
- Quota annuale di iscrizione e obblighi degli iscritti al RTCES
1. La quota di iscrizione annuale è stabilita dal RTCES mediante la fissazione di una percentuale del fatturato annuo dell’ente.
2. Gli iscritti comunicano e forniscono al RTCES:
a) ogni documentazione e informazione entro trenta giorni dalla richiesta;
b) ogni variazione della documentazioni e delle informazioni di cui agli articoli 4 e 28;
c) annualmente, i documenti di bilancio.
CAPO II
- Verifica e monitoraggio del rispetto dei criteri
Art. 30
- Monitoraggio e procedura di verifica
1. Il RTCES monitora periodicamente gli iscritti, anche a campione, sul rispetto del presente regolamento.
2. Il RTCES procede a verifiche se il monitoraggio di cui al comma 1 rileva irregolarità.
3. Le verifiche di cui al comma 2 possono essere effettuate anche indipendentemente dall’attività di monitoraggio, sia d’ufficio sia su segnalazione ripetuta di irregolarità da parte di chiunque.
4. La procedura di verifica si articola nelle seguenti fasi:
a) contestazione dell’irregolarità all’ente interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altre mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento, entro sette giorni dalla rilevazione di irregolarità;
b) eventuale nomina uno o più valutatori indipendenti, la cui relazione sulla sussistenza o meno della irregolarità è alla base della decisione del RTCES;
c) dove possibile, convocazione dei soggetti che hanno segnalato irregolarità, chiedendo di esplicitare e oggettivare la segnalazione stessa, possibilmente con documentazione a supporto;
d) convocazione dell’ente interessato ed eventuale esame di sue memorie;
e) obbligo di conclusione entro dodici mesi dal ricevimento della contestazione di cui alla lettera a);
f) in caso di accertamento della sussistenza dell’irregolarità contestata, il RCTES comunica al soggetto i propri rilievi, con contestuale richiesta di sanare le irregolarità entro il termine massimo di sei mesi.
CAPO III
- Procedure sanzionatorie
Art. 31
- Accertamento della mancata corrispondenza tra criteri richiesti e attività del soggetto iscritto
1. Quando l’ente non sana le irregolarità nei termini di cui all’articolo 30, comma 4, lettera f), il RTCES attiva la procedura sanzionatoria.
2. La procedura sanzionatoria commina le seguenti sanzioni, elencate in ordine di gravità:
a) richiamo di cui all’articolo 32, comma 1;
b) diffida di cui all’articolo 32, comma 2;
c) sospensione di cui all’articolo 32, comma 3;
d) cancellazione dal RTCES di cui all’articolo 32, comma 4.
3. Le sanzioni sono comminate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dare certezza del ricevimento.
Art. 32
- Sanzioni
1. Il richiamo è effettuato qualora il soggetto iscritto al RTCES non dia adeguata dimostrazione di aver sanato l’irregolarità ai sensi dell’articolo 30, comma 4, lettera f); il richiamo può essere reiterato se l’irregolarità persiste negli ulteriori tre mesi, con contestuale diffida ai sensi del comma 2.
2. La diffida intima all’ente iscritto al RTCES di modificare immediatamente il comportamento sanzionato con il richiamo, dandone dimostrazione al registro, con avvertenza che si potrà procedere alla sospensione dal registro.
3. La sospensione:
a) si applica per mancata ottemperanza a diffida;
b) dura sei mesi e può essere prorogata di altri sei mesi, qualora i comportamenti contestati non abbiano subito modifiche o adeguamenti;
c) comporta per l’ente sospeso il divieto di far riferimento, durante la sua applicazione, alla sua iscrizione al RCTES nelle comunicazioni esterne.
4. Trascorso il periodo di proroga massima di cui al comma 3, lettera b), nel caso in cui l’ente sospeso persista nell’irregolarità, il RTCES procede alla cancellazione dal registro.
5. Gli enti cancellati dal RTCES possono chiedere una nuova iscrizione al registro fornendo, oltre alla documentazione richiesta dal presente regolamento, adeguata documentazione sull’eliminazione delle cause che hanno portato alla cancellazione dal registro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.