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Regolamento 29 maggio 2007, n. 32/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37 (Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 6 giugno 2007

TITOLO II
- INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Art. 3
- Prodotti del commercio equo e solidale
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge, si considerano prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti iscritti a:
a) registro toscano del commercio equo e solidale (RTCES) di cui al titolo III;
b) registro nazionale AGICES;
c) registri nazionali ed internazionali dei soggetti europei aderenti a FLO o IFAT.
2. Si considerano altresì prodotti del CES quelli venduti, esportati, importati, trasformati da enti NEWS.
3. I consumatori possono richiedere anche ai venditori informazioni sulla conformità dei prodotti agli standard individuati per l’iscrizione nei registri di cui al comma 1.
4. In attuazione dell’articolo 2 della legge, i disciplinari di prodotto idonei al riconoscimento come prodotti del CES sono quelli adottati dagli enti di cui al comma 1, lettere b), c).
5. Il monitoraggio del RTCES e la relazione della Giunta regionale verificano e danno atto della accettazione volontaria dei disciplinari di prodotto di cui al comma 4 da parte delle associazioni maggiormente rappresentative al livello regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.