Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 della medesima legge.
2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall’articolo 2 della l.r. 55/2006 , di seguito denominati “soggetti beneficiari”, in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.