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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l’articolo 62 che stabilisce che la Regione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, emani direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalità dei relativi controlli;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 gennaio 2007, n. 10 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale-Enti locali, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai fini dell’acquisizione del parere previsto ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale;


Preso atto del parere favorevole espresso dalla 6^ commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2007;


Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2007;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 280 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):
a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate “indagini geologico-tecniche”;
b) la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionali competenti;
c) le modalità del controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.
Art. 2
- Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini geologico-tecniche da
effettuare in sede di formazione:
a) del piano strutturale e sue varianti;
b) del regolamento urbanistico e sue varianti;
c) del piano complesso d’intervento e sue varianti;
d) dei piani attuativi e loro varianti;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
Art. 3
- Indagini geologico-tecniche
1. Il comune, in sede di formazione, correda il piano strutturale con indagini geologico-tecniche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico in attuazione dei Piani di bacino, del Piano di indirizzo territoriale, dei Piani territoriali di coordinamento provinciali e correda gli altri atti di cui all’articolo precedente con indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.
2. Il comune non effettua nuove indagini geologico-tecniche nei casi di:
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie utile degli edifici e varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
c) varianti che comportano una riduzione di indici e/o superfici edificabili;
d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.
3. Le indagini geologico-tecniche di cui al comma 1 sono effettuate secondo le direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.
Art. 4
- Deposito delle indagini geologico-tecniche
1. Le indagini geologico-tecniche sono depositate a cura del comune presso l’Ufficio regionale per la tutela dell’acqua e del territorio (URTAT) competente che provvede all’acquisizione della documentazione e all’attribuzione del numero di deposito e iscrizione in apposito registro.
2. La data di acquisizione della documentazione da parte dell' URTAT coincide con:
a) la data di protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;
b) l'avviso di ricevimento postale in caso di invio tramite raccomandata;
c) la data di protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.
3. L’URTAT informa il comune della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito entro cinque giorni dalla data di acquisizione stessa.
Art. 5
- Elaborati soggetti a deposito
1. Sono soggetti a deposito in copia unica i seguenti elaborati:
a) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata in originale dal responsabile del procedimento del comune e, ad esclusione dei casi in cui non si realizzano nuove indagini geologico-tecniche, dal tecnico incaricato delle indagini stesse, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune;
b) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle indagini geologico-tecniche effettuate, rilasciata dai progettisti degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio stessi, secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune ;
c) certificazione dell’adeguatezza delle indagini geologico-tecniche effettuate alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, datata, firmata e timbrata in originale da tecnico o tecnici incaricati delle indagini geologico-tecniche, ognuno per le proprie competenze, secondo il modulo di cui all’Allegato 3 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune ;
d) elaborati di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e timbrati in originale dal tecnico incaricato delle indagini stesse;
e) parere rilasciato dall’Autorità di Bacino ove previsto dalle disposizioni del Piano di assetto idrogeologico;
f) elaborati del piano strutturale e degli atti di governo del territorio da adottare, cui si riferiscono le indagini geologico- tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dagli atti stessi, datati, firmati e timbrati dal progettista incaricato, recanti il timbro del comune e la firma del responsabile del procedimento;
2. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento deposita la certificazione dell’esenzione dall’effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche e indica gli estremi del precedente deposito in relazione all’ambito interessato. La certificazione è datata, firmata e timbrata dal responsabile del procedimento del comune, secondo il modulo di cui all’Allegato 4 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune .
Art. 6
- Controllo delle indagini geologico-tecniche
1. L’URTAT controlla il rispetto delle indagini geologico-tecniche effettuate dal comune alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.
2. Il controllo è obbligatorio o a campione come disposto dagli articoli 7 e 8.
3. L’URTAT invia al comune l'esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio ed entro quarantacinque giorni dal sorteggio, di cui all’articolo 8 comma 1, per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo a campione.
4. Qualora l’URTAT riscontri l’incompletezza della documentazione di cui all’articolo 5 richiede al comune interessato, per una sola volta, le relative integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e in tal caso i termini per l’esercizio del controllo decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.
5. Qualora il comune non integri la documentazione entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, l’URTAT informa il comune dell’esito negativo del controllo e provvede all’archiviazione.
Art. 7
- Controllo obbligatorio
1. Sono soggette a controllo obbligatorio, per gli aspetti non oggetto del parere dell’Autorità di bacino, le indagini geologico-tecniche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:
a) piani strutturali e regolamenti urbanistici;
b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d’intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate in “pericolosità molto elevata” e nel caso in cui:
1) prevedano nuova viabilità;
2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
3) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del presente regolamento, viene attribuita “fattibilità limitata” dalle indagini geologico-tecniche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini geologico-tecniche già elaborate e depositate.
c) piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di “fattibilità limitata” dalle indagini geologico-tecniche allegate al regolamento urbanistico o al piano regolatore generale vigente o alla eventuale variante da adottarsi contestualmente.
Art. 8
- Controllo a campione
1. Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione delle indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione, per gli aspetti non oggetto del parere dell’Autorità di bacino, con il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci indagini geologico-tecniche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.
3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile dell’URTAT, specificando che le indagini geologico-tecniche non estratte sono da considerarsi archiviate.
4. L’URTAT trasmette copia del verbale entro 20 giorni dalla data del sorteggio ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.
Art. 9
- Esito del controllo
1. Nel caso che dal controllo risulti il rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, l’URTAT dà comunicazione dell’esito positivo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo 6 e provvede all’archiviazione delle indagini geologico-tecnico depositate.
2. Nel caso in cui dal controllo risulti il mancato rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, l'URTAT dà comunicazione dell’esito negativo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo 6.
Art. 10
- Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. Il comune procede all’adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dopo il ricevimento della comunicazione della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito da parte dell’URTAT.
2. Il comune procede altresì all’adozione del piano strutturale degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti trascorsi cinque giorni dalla data di acquisizione della documentazione da parte dell’URTAT.
3. Il comune dà atto della sussistenza di uno dei due casi indicati ai commi precedenti nella delibera di adozione.
Art. 11
- Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. La deliberazione di approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dà atto dell’esito del controllo delle indagini geologico-tecniche, ovvero della decorrenza dei termini stabiliti dalla presente regolamento senza avere ricevuto da parte dell’URTAT richiesta di integrazioni, o del mancato sorteggio delle indagini geologico-tecniche depositate.
2. La deliberazione di approvazione dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio contiene la motivazione del mancato adeguamento del comune ai rilievi sollevati dandone comunicazione all’URTAT.
3. L’accoglimento, in sede di approvazione, di eventuali osservazioni che comportino la modifica delle classi di pericolosità o siano in contrasto con le condizioni di fattibilità previste in sede di adozione è preceduta dal deposito degli elaborati modificativi.
Art. 12
- Pubblicità
1. Le indagini geologico-tecniche costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio cui si riferiscono e sono pubblicate contestualmente ai sensi dell’articolo 17 della l. r. 1/1005
Art. 13
- Collaborazione
1. La Regione promuove e favorisce forme di collaborazione con le province, i comuni e le Autorità di bacino al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa nella materia oggetto del presente regolamento.
Art. 14
- Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale del 20 ottobre 2003, n. 1030 continuano ad applicarsi alle indagini geologico-tecniche che risultano già depositate presso l’ URTAT alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegati:


Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.