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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 7
- Controllo obbligatorio
1. Sono soggette a controllo obbligatorio, per gli aspetti non oggetto del parere dell’Autorità di bacino, le indagini geologico-tecniche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:
a) piani strutturali e regolamenti urbanistici;
b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d’intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate in “pericolosità molto elevata” e nel caso in cui:
1) prevedano nuova viabilità;
2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
3) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del presente regolamento, viene attribuita “fattibilità limitata” dalle indagini geologico-tecniche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini geologico-tecniche già elaborate e depositate.
c) piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di “fattibilità limitata” dalle indagini geologico-tecniche allegate al regolamento urbanistico o al piano regolatore generale vigente o alla eventuale variante da adottarsi contestualmente.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.