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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 4
- Deposito delle indagini geologico-tecniche
1. Le indagini geologico-tecniche sono depositate a cura del comune presso l’Ufficio regionale per la tutela dell’acqua e del territorio (URTAT) competente che provvede all’acquisizione della documentazione e all’attribuzione del numero di deposito e iscrizione in apposito registro.
2. La data di acquisizione della documentazione da parte dell' URTAT coincide con:
a) la data di protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;
b) l'avviso di ricevimento postale in caso di invio tramite raccomandata;
c) la data di protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.
3. L’URTAT informa il comune della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito entro cinque giorni dalla data di acquisizione stessa.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.