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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 10
- Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. Il comune procede all’adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dopo il ricevimento della comunicazione della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito da parte dell’URTAT.
2. Il comune procede altresì all’adozione del piano strutturale degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti trascorsi cinque giorni dalla data di acquisizione della documentazione da parte dell’URTAT.
3. Il comune dà atto della sussistenza di uno dei due casi indicati ai commi precedenti nella delibera di adozione.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.