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Regolamento 28 marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 4 aprile 2007

Art. 2
- Requisiti di accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento regionale di cui all' articolo 3 della l.r. n.73/2005 , i CAIC devono
a) essere esclusivamente costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
b) disporre di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate allo svolgimento dei servizi, come previsto dall' articolo 3 del presente regolamento ;
c) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC;
d) essere costituiti nella forma d'impresa e iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno la sede principale.
2. La sede principale del CAIC è localizzata in una provincia della Toscana. Le unità operative, nei termini indicati alla lettera b) del comma 1, sono localizzate nelle altre province, in modo da assicurare la copertura dei servizi nelle province di appartenenza.
3. Lo Statuto del CAIC indica le attività che verranno svolte, prevedendo in ogni caso tutte le attività indicate dall' articolo 3 del presente regolamento.
4. I CAIC possono avvalersi delle strutture operative delle Associazioni regionali di riferimento.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 27 giugno 2017, n. 29/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.