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Regolamento 28 marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 4 aprile 2007

Capo III
- Consulta regionale della cooperazione
Art. 8
- Composizione
1. La Consulta regionale della cooperazione, prevista dall' articolo 4 della l.r. n.73/2005 è composta come segue
a) assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) sei rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, unitariamente designati dalle organizzazioni delle associazioni cooperative che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); (1)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 27 giugno 2017, n. 29/R, art. 1.

c) un rappresentante dell'ANCI Toscana;
d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);
e) un rappresentante dell'IRPET;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale);
g) due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 9
- Funzionamento della Consulta
1. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa all'atto del suo insediamento.
2. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura organizzativa regionale competente per materia.
3. I componenti la Consulta che non partecipano, nel corso di un anno solare, ad almeno due sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La designazione dei nuovi componenti è effettuata secondo la composizione indicata all' articolo 4 della l.r. n.73/2005 .
4. La Consulta presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
Art. 10
- Presidente della Consulta
1. Il presidente convoca la Consulta, fissandone l'ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori.
2. Il presidente rappresenta la Consulta, e riferisce periodicamente alla Giunta regionale sullo stato delle attività in cui essa è impegnata.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
Art. 11
- Attività della Consulta
1. La Consulta svolge i compiti previsti dall' articolo 5 della l.r.n.73/2005 con le modalità determinate nel regolamento interno.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
3. La Consulta può delegare funzioni di rappresentanza o di coordinamento ai suoi componenti in ordine a materie o problematiche specifiche.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 27 giugno 2017, n. 29/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.