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Regolamento 28 marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 4 aprile 2007

Capo II
- Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC)
Art. 2
- Requisiti di accreditamento
1. Ai fini dell'accreditamento regionale di cui all' articolo 3 della l.r. n.73/2005 , i CAIC devono
a) essere esclusivamente costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
b) disporre di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate allo svolgimento dei servizi, come previsto dall' articolo 3 del presente regolamento ;
c) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC;
d) essere costituiti nella forma d'impresa e iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno la sede principale.
2. La sede principale del CAIC è localizzata in una provincia della Toscana. Le unità operative, nei termini indicati alla lettera b) del comma 1, sono localizzate nelle altre province, in modo da assicurare la copertura dei servizi nelle province di appartenenza.
3. Lo Statuto del CAIC indica le attività che verranno svolte, prevedendo in ogni caso tutte le attività indicate dall' articolo 3 del presente regolamento.
4. I CAIC possono avvalersi delle strutture operative delle Associazioni regionali di riferimento.
Art. 3
- Attività e servizi dei CAIC
1. I CAIC devono essere dotati una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:
a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
c) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
d) marketing;
e) sicurezza e tutela dei fruitori;
f) tutela dell'ambiente;
g) igiene e sicurezza sul lavoro;
h) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese cooperative;
i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
j) qualificazione del sistema cooperativo per lo sviluppo e la promozione della pratica cooperativa;
k) altre materie previste dallo statuto del CAIC;
l) interventi finalizzati a garantire alle imprese cooperative il più agevole rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Art. 4
- Procedimento di accreditamento
1. L' accreditamento dei CAIC è effettuato con atto del dirigente responsabile della struttura competente per materia in base all'ordinamento interno, nel prosieguo definito "dirigente responsabile", su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall' articolo 2.
2. Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in novanta giorni.
Art. 5
- Istanza di accreditamento dei CAIC
1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del CAIC, è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile. L'istanza indica gli estremi di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio dove il CAIC ha sede legale, il numero di partita IVA o codice fiscale dello stesso.
2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CAIC;
c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CAIC, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3 della l.r.n.73/2005 .
3. La dichiarazione sostitutiva contiene i seguenti elementi:
a) appartenenza alla sezione regionale dell' Associazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
b) svolgimento o l'impegno a svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in almeno quattro province, specificando il territorio di competenza;
c) generalità del responsabile del CAIC della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province;
d) elenco delle società cooperative aderenti all'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo costituente, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
e) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CAIC.
Art. 6
- Controlli e verifiche
1. Il dirigente responsabile effettua periodici controlli sulle attività dei CAIC e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.
Art. 7
- Interventi dei CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema cooperativo
1. I CAIC possono presentare alla Regione progetti finalizzati allo sviluppo e promozione del sistema cooperativo, in relazione alle attività indicate all' articolo 3 del presente regolamento ed accedere a contributi finanziari nell'ambito degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale ai sensi dell' articolo 9 della l.r. n.73/2005 .

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 27 giugno 2017, n. 29/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.