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Regolamento 28 marzo 2007, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 4 aprile 2007

Art. 5
- Istanza di accreditamento dei CAIC
1. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del CAIC, è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile. L'istanza indica gli estremi di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio dove il CAIC ha sede legale, il numero di partita IVA o codice fiscale dello stesso.
2. All'istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CAIC;
c) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CAIC, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3 della l.r.n.73/2005 .
3. La dichiarazione sostitutiva contiene i seguenti elementi:
a) appartenenza alla sezione regionale dell' Associazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
b) svolgimento o l'impegno a svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in almeno quattro province, specificando il territorio di competenza;
c) generalità del responsabile del CAIC della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province;
d) elenco delle società cooperative aderenti all'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo costituente, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
e) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CAIC.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 27 giugno 2017, n. 29/R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.