Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 8
- Accesso al materiale genetico
1. L'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può essere consentito per scopi di studio e di ricerca.
2. L'accesso è consentito, previa domanda indirizzata all’Ente, contenente i dati del richiedente e lo scopo dell'accesso, ed è subordinato alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001 e successivi atti internazionali in materia. (16)
3. L'Ente (17) comunica al richiedente e alla sezione interessata l'assenso o il diniego motivato all'accesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.