Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 7
- Deposito del materiale genetico
1. L'Ente deposita il materiale genetico, a esso consegnato dalla competente struttura della Giunta regionale, relativo alla risorsa iscritta al repertorio regionale presso le sezioni della Banca regionale del germoplasma idonee alla conservazione della specie di appartenenza. (14)
2. Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale genetico iscritto nei repertori l'Ente (15) provvede, ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o più sezioni della Banca.
3. Per ciascun deposito la sezione della Banca regionale del germoplasma rilascia all’Ente una ricevuta sulla base del modello predisposto dallo stesso. (14)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.