Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 6
- Contenuto delle convenzioni
a) le modalità di acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico;
b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;
c) l'immediata informativa all'Ente (12) nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
d) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;
e) l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione;
f) l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali; (13)
g) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell' Ente (12) o di soggetti da essa incaricati;
i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall'Ente (12);
j) gli aspetti economici del rapporto;
k) la durata della convenzione;
l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.