Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 20 bis
- Perdita o deperimento di materiale genetico conservato (32)
1. L’Ente informa tempestivamente la competente struttura della Giunta regionale della perdita o del deperimento delle razze e delle varietà locali conservate, riportandone le motivazioni.
2. L’Ente, in accordo con la competente struttura della Giunta regionale, tenta di recuperare con appositi programmi e progetti le razze e le varietà locali di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.