Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 13
- Criteri per il conferimento dell'incarico ai coltivatori custodi
1. L'Ente (22), per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce, attraverso convenzioni, apposito incarico a uno o più coltivatori custodi iscritti nell'elenco.
a) il coltivatore custode svolga la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine della risorsa;
b) il coltivatore custode abbia contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e valorizzazione.
3. Il coltivatore custode comunica all'Ente (22) ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno e, se del caso, delle strutture di allevamento, di cui all' articolo 11 , comma 1.
4. Nello svolgimento dell'incarico il coltivatore custode si attiene alle prescrizioni impartite dall'Ente (22) sulla base delle indicazioni tecniche espresse dalle commissioni tecnico scientifiche in sede di esame per l'iscrizione nei repertori.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'esclusione dall'elenco dei coltivatori custodi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.