Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 22
- Disposizioni transitorie
1. Tutte le risorse già iscritte nei repertori della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone), sono iscritte d'ufficio nei repertori della l.r. 64/2004.
2. L'ARSIA deposita presso la Banca tutte le risorse genetiche già inserite nei repertori regionali istituiti ai sensi della l.r. 50/1997 , entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le commissioni tecnico-scientifiche nominate ai sensi della l.r. 50/1997 continuano a funzionare fino alla nomina delle nuove commissioni ai sensi dell' articolo 3
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.