Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 11
- Coltivatori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi
1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei coltivatori custodi di cui all' articolo 9 , comma 3, della l. r. 64/2004 , soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio della Toscana, proprietari di terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta. Per la conservazione di specie animali è necessaria la disponibilità di idonee strutture di allevamento.
2. L'iscrizione è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti ambiti
a) autoriproduzione delle sementi;
b) coltivazione di specie legnose da frutto;
c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore;
d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale;
e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione.
3. La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno dei seguenti modi:
a) possesso di laurea magistrale in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;
b) possesso di laurea in scienza agraria o equipollente, come disciplinata dal d. m. 270/2004 ovvero di titolo equivalente secondo i previgenti ordinamenti didattici;
c) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti;
d) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 23 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), della legge 7 marzo 2003, n. 38 );
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno cinque anni attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.