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Regolamento 23 febbraio 2007, n. 10/R

Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 marzo 2007

Art. 9
- Criteri per la coltivazione e la risistemazione ambientale e funzionale
1. Il regolamento urbanistico stabilisce le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:
a) la migliore predisposizione alla risistemazione ambientale;
b) la massima mitigazione degli impatti visivi;
c) l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche, incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento dei livelli qualitativi equantitativi delle acque di falda;
d) la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento;
e) la tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di amianto o in caso di interventi di estrazione di pietre verdi;
f) la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata eliminando i rischi connessi alla gestione delle cave attraverso specifiche procedure estrattive, in particolare nei bacini interessati dalla presenza di cave contermini;
g) la limitazione dei rumori e delle vibrazioni anche mediante l'impiego di sistemi alternativi agli esplosivi;
h) l'abbattimento delle polveri sia in cava sia nel trasporto dei materiali lapidei;
i) gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'area;
j) il rimodellamento del terreno e gli interventi funzionali alla riutilizzazione finale prevista;
k) gli interventi di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio, al fine di evitare fenomeni di erosione, di garantire la eliminazione di ristagni d'acqua nelle cave in fossa in presenza di falda nonché di consentire efficaci interventi di sistemazione vegetazionale mediante piantumazione di idonee specie arbustive o arboree tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione;
l) le indicazioni per le fasi di risistemazione ambientale, da attuarsi contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette all'attività estrattiva.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.