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Regolamento 23 febbraio 2007, n. 10/R

Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 marzo 2007

Art. 8
- Aree ed attrezzature a supporto dell'attività estrattiva
1. Il regolamento urbanistico, all'interno delle aree da destinare all'attività estrattiva, può prevedere aree ed attrezzature di supporto quali:
a) aree da destinare a servizi di cantiere;
b) viabilità di cantiere, valutando quella da eliminare o conservare in fase di risistemazione ambientale della cava;
c) aree da destinare ad impianti di prima lavorazione da individuare nell'area di cava o nel bacino estrattivo;
d) aree da destinare ad impianti di seconda lavorazione, da destinare esclusivamente al servizio della cava o del bacino estrattivo entro il quale vengano localizzati, con l'obbligo del loro smantellamento al termine dell'attività estrattiva;
e) aree da destinare a piazzali per il deposito temporaneo dei materiali di scarto, suscettibili di riutilizzazione, derivanti dall'estrazione dei materiali lapidei, escludendo ogni tipo di lavorazione. Per tali previsioni devono essere considerati gli effetti ambientali derivanti dal transito dei mezzi di trasporto, dal rumore e dalle polveri.
2. Il regolamento urbanistico può altresì prevedere la viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e la rete infrastrutturale esistente, tenendo conto delle caratteristiche gestionali del sito estrattivo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.